Art. 2

Definizioni

In vigore dal 27 feb 2003
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) per «accordo» si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata; 2) per «impresa partecipante» si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate; 3) per «imprese collegate» si intendono: a) le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente: i) di oltre la metà dei diritti di voto; o ii) del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o iii) del diritto di gestire gli affari dell'impresa; b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a); c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a); d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a); e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente i) dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o ii) da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze; 4) per «condizioni di assicurazione tipo» si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organismi o associazioni di assicuratori; 5) per «consorzi di coassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che: i) convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio; o ii) incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto; 6) per «consorzi di coriassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione: i) per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi; ii) in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi; 7) per «nuovi rischi» si intendono rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell'estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente; 8) per «dispositivi di sicurezza» si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi; 9) per «premio commerciale» si intende il prezzo praticato all'acquirente di una polizza di assicurazione. CAPO II CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE
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