Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 feb 2003
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «accordo» si intende un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;
2)
per «impresa partecipante» si intende un'impresa che è parte di un accordo e le imprese ad essa collegate;
3)
per «imprese collegate» si intendono:
a)
le imprese in cui un contraente dispone direttamente o indirettamente:
i)
di oltre la metà dei diritti di voto; o
ii)
del potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa; o
iii)
del diritto di gestire gli affari dell'impresa;
b)
le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
c)
le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri elencati alla lettera a);
d)
le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
e)
le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente
i)
dalle parti dell'accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); o
ii)
da una o più parti dell'accordo, ovvero da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;
4)
per «condizioni di assicurazione tipo» si intendono le clausole contenute in un modello o in polizze di assicurazione di riferimento elaborate in comune da assicuratori o da organismi o associazioni di assicuratori;
5)
per «consorzi di coassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione che:
i)
convengono di sottoscrivere a nome e per conto di tutti i partecipanti l'assicurazione di una determinata categoria di rischio; o
ii)
incaricano una di loro, un intermediario comune o un organismo comune costituito a tale scopo di sottoscrivere e gestire l'assicurazione di una determinata categoria di rischi a loro nome e per loro conto;
6)
per «consorzi di coriassicurazione» si intendono i consorzi costituiti da imprese di assicurazione, eventualmente col concorso di una o più imprese di riassicurazione:
i)
per riassicurare reciprocamente tutti i loro impegni o una parte dei medesimi per una certa categoria di rischi;
ii)
in via accessoria, per assumere in nome e per conto di tutti i partecipanti la riassicurazione della medesima categoria di rischi;
7)
per «nuovi rischi» si intendono rischi che non esistevano in precedenza e per la cui copertura assicurativa è necessario sviluppare un prodotto assicurativo completamente nuovo, che non consiste nell'estensione, nel miglioramento o nella sostituzione di un prodotto assicurativo esistente;
8)
per «dispositivi di sicurezza» si intendono i componenti e le apparecchiature concepiti per la prevenzione e la riduzione delle perdite ed i sistemi costituiti con detti elementi;
9)
per «premio commerciale» si intende il prezzo praticato all'acquirente di una polizza di assicurazione.
CAPO II
CALCOLI, TAVOLE E STUDI REALIZZATI IN COMUNE
Storico versioni
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