Art. 3
Condizioni di esenzione
In vigore dal 27 feb 2003
1. L'esenzione di cui all', lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole:
a)
si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi:
—
il numero di sinistri durante detto periodo,
—
il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto,
—
il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo,
—
l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto;
b)
comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale;
c)
non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti.
2. Le esenzioni di cui all', lettera a) e lettera b), si applicano a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi:
a)
non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati;
b)
siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante;
c)
siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono.
Storico versioni
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