Art. 3

Condizioni di esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
1.   L'esenzione di cui all', lettera a), si applica a condizione che i calcoli e le tavole: a) si fondino sulla raccolta di dati, relativi ad una serie di anni/rischio scelta come periodo di osservazione, che si riferiscano a rischi identici o comparabili in numero sufficiente per costituire una base che può essere trattata con metodi statistici e che produca dati relativi (tra l'altro) ai seguenti elementi: — il numero di sinistri durante detto periodo, — il numero di rischi individuali assicurati in ogni anno/rischio durante il periodo di osservazione prescelto, — il totale degli indennizzi corrisposti o dovuti per i sinistri sopravvenuti nel medesimo periodo, — l'importo dei capitali assicurati in ciascun anno/rischio nel periodo di osservazione prescelto; b) comportino una disaggregazione delle statistiche disponibili fino al livello di dettaglio adeguato sotto il profilo attuariale; c) non includano in alcun modo i caricamenti di sicurezza, i redditi derivanti dalle riserve, le spese amministrative o commerciali o i tributi fiscali o parafiscali, e non tengano conto né dei proventi di investimenti né degli utili previsti. 2.   Le esenzioni di cui all', lettera a) e lettera b), si applicano a condizione che i calcoli, le tavole o i risultati degli studi: a) non individuino le imprese di assicurazione interessate o gli assicurati; b) siano elaborati e diffusi indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante; c) siano messi a disposizione, a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, di qualsiasi impresa di assicurazione che ne richieda copia, comprese le imprese di assicurazione non ancora attive sul mercato geografico o del prodotto al quale i calcoli, le tavole e i risultati degli studi in questione si riferiscono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2003:358:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Regolamento (UE) 2003/358 — Condizioni di esenzione | Portale Normativo