Art. 8
Condizioni di esenzione
In vigore dal 27 feb 2003
L'esenzione di cui all', lettera e), si applica a condizione che:
a)
ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni;
b)
le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio;
c)
le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea;
d)
l'accordo non limiti la produzione o le vendite;
e)
l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti;
f)
i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e
g)
nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, sia anche membro di, o eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante.
CAPO V
DISPOSITIVI DI SICUREZZA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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