Art. 8

Condizioni di esenzione

In vigore dal 27 feb 2003
L'esenzione di cui all', lettera e), si applica a condizione che: a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore a un anno senza subire sanzioni; b) le regole del consorzio non obblighino qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio; c) le regole del consorzio non limitino l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea; d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite; e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti; f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e g) nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, sia anche membro di, o eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante. CAPO V DISPOSITIVI DI SICUREZZA
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