Art. 5
Condizioni di esenzione
In vigore dal 27 feb 2003
1. L'esenzione di cui all', lettera c), si applica a condizione che le condizioni di assicurazione tipo:
a)
siano elaborate e diffuse indicando esplicitamente che non hanno valore vincolante e che il loro uso non è raccomandato in alcun modo;
b)
indichino esplicitamente che le imprese partecipanti sono libere di offrire ai loro clienti condizioni di assicurazione diverse; e
c)
siano accessibili a chiunque sia interessato e comunicate su semplice domanda.
2. L'esenzione di cui all', lettera d), si applica a condizione che i modelli non vincolanti siano elaborati e diffusi soltanto a fini indicativi.
Storico versioni
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