Art. 13
Piano di entrata/uscita e riduzione globale della capacità
In vigore dal 20 dic 2002
1. Gli Stati membri gestiscono l'entrata e l'uscita di navi all'interno della flotta in modo tale che, a decorrere dal 1o gennaio 2003:
a)
l'entrata nella flotta di una nuova capacità senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica;
b)
l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1o gennaio 2003 sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici:
i)
di una capacità almeno identica per l'entrata di nuove navi di stazza pari o inferiore a 100 GT, ovvero
ii)
di una capacità pari almeno a 1,35 volte tale capacità per l'entrata di nuove navi di stazza superiore a 100 GT.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 sino al 31 dicembre 2004 ciascuno Stato membro che scelga di approvare nuovi aiuti pubblici per il rinnovo della flotta dopo il 31 dicembre 2002 consegue una riduzione della capacità globale della propria flotta pari al 3 % per l'intero periodo rispetto ai livelli di riferimento di cui all'.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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