Art. 8
Misure di emergenza adottate dallo Stato membro
In vigore dal 20 dic 2002
1. Se è stato constatato un grave e imprevisto rischio per la conservazione delle risorse acquatiche viventi o per l'ecosistema marino derivante dalle attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato membro e qualora un rinvio ingiustificato possa provocare danni difficilmente riparabili, tale Stato membro può adottare misure di emergenza che hanno una durata massima di tre mesi.
2. Gli Stati membri che intendono adottare misure di emergenza notificano la propria intenzione alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi regionali interessati trasmettendo un progetto delle misure in questione, assieme ad una relazione, prima di adottarle.
3. Gli Stati membri e i consigli consultivi regionali interessati possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto alla Commissione entro cinque giorni lavorativi dalla data della notifica. La Commissione conferma, annulla o modifica la misura entro quindici giorni lavorativi dalla data della notifica.
4. La decisione della Commissione è notificata agli Stati membri interessati. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
5. Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.
Storico versioni
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