Art. 18

Shetland Box

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Nella regione di cui all'allegato II, per le specie che vi rivestono particolare importanza in quanto sono biologicamente sensibili a causa delle caratteristiche specifiche del loro sfruttamento, l'attività di pesca dei pescherecci comunitari aventi una lunghezza tra perpendicolari non inferiore ai 26 metri, che pescano specie demersali diverse dalla busbana norvegese e dal melù, è disciplinata da un sistema di autorizzazioni preventive, conformemente alle modalità stabilite dal presente regolamento e, in particolare, dall'allegato II. 2.   Le modalità d'applicazione e le procedure per l'attuazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2002:2371:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 18 Regolamento (UE) 2002/2371 — Shetland Box | Portale Normativo