Art. 15

Registri della flotta peschereccia

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Ogni Stato membro tiene un registro dei pescherecci comunitari battenti la propria bandiera nel quale figurano le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività della nave che sono necessarie per la gestione delle misure decise a livello comunitario. 2.   Ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. 3.   La Commissione istituisce un registro comunitario delle navi da pesca che contiene le informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 2 e lo mette a disposizione degli Stati membri. Esso deve essere conforme alle disposizioni comunitarie relative alla protezione dei dati personali. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le relative procedure di trasmissione di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2002/2371 — Registri della flotta peschereccia | Portale Normativo