Art. 10
Misure degli Stati membri applicabili unicamente alle navi che battono la loro bandiera
In vigore dal 20 dic 2002
Gli Stati membri possono adottare misure per la conservazione e la gestione degli stock nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione a condizione che tali misure:
a)
si applichino unicamente alle navi da pesca che battono la bandiera dello Stato membro interessato registrate nella Comunità o, nel caso delle attività di pesca che non sono condotte da una nave da pesca, a persone stabilite nello Stato membro interessato;
b)
siano compatibili con gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, e perlomeno non altrettanto vincolanti della normativa comunitaria vigente.
CAPITOLO III
ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ DI PESCA
Storico versioni
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