Art. 11

Adeguamento della capacità di pesca

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Gli Stati membri adottano misure per l'adeguamento della capacità di pesca della propria flotta nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra questa capacità di pesca e le possibilità di pesca di cui dispongono. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i livelli di riferimento espressi in GT e kW per la capacità di pesca di cui all' e al paragrafo 4 del presente articolo non vengano superati. 3.   Il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici è consentito solamente se preceduto dal ritiro della licenza di pesca, quale è definita al regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio (10), ed eventualmente dei permessi di pesca, quali sono definiti nei rispettivi regolamenti. La capacità corrispondente alla licenza e, se del caso, ai permessi di pesca per le attività di pesca interessate non può essere sostituita. 4.   La capacità di pesca ritirata con aiuti pubblici che supera la riduzione di capacità necessaria per conformarsi ai livelli di riferimento di cui all', paragrafo 1, è automaticamente detratta dai livelli di riferimento. I risultati così ottenuti costituiscono i nuovi livelli di riferimento. 5.   Sui pescherecci di età pari o superiore a cinque anni, l'ammodernamento del ponte principale per migliorare la sicurezza a bordo, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità dei prodotti può aumentare la stazza della nave, purché l'ammodernamento non determini un aumento dello sforzo di pesca. I livelli di riferimento di cui al presente articolo e all' sono adattati di conseguenza. Non è necessario prendere in considerazione le capacità corrispondenti per determinare l'equilibrio tra le entrate e le uscite a norma dell'. Le modalità e le condizioni specifiche per tali misure possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2002:2371:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 2002/2371 — Adeguamento della capacità di pesca | Portale Normativo