Art. 16
Condizionalità dell'assistenza finanziaria comunitaria e riduzione dello sforzo di pesca
In vigore dal 20 dic 2002
1. L'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (12), fatti salvi i fondi per la demolizione dei pescherecci, può essere concessa esclusivamente se uno Stato membro si è conformato alle disposizioni di cui agli del presente regolamento e ha fornito le informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 366/2001 della Commissione (13).
Al riguardo la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di esporre le sue ragioni e in misura proporzionale all'inadempienza, sospende l'assistenza finanziaria comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio per lo Stato membro interessato.
2. La Commissione, se ritiene, in base alle informazioni disponibili, che la capacità della flotta di uno Stato membro superi la capacità che è tenuto a rispettare ai sensi degli , ne dà comunicazione allo Stato membro interessato. Quest'ultimo riduce immediatamente il suo sforzo di pesca al livello che avrebbe avuto se si fosse conformato agli , fatti salvi gli obblighi derivanti da tali articoli. Lo Stato membro interessato comunica il suo piano di riduzione alla Commissione affinché questa verifichi, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, se la riduzione è equivalente al superamento della capacità.
CAPITOLO IV
NORME IN MATERIA DI ACCESSO ALLE ACQUE E ALLE RISORSE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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