Art. 17

Norme generali

In vigore dal 20 dic 2002
1.   I pescherecci comunitari hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque comunitarie ad esclusione di quelle di cui al paragrafo 2 e subordinatamente alle misure adottate conformemente al capitolo II. 2.   Gli Stati membri sono autorizzati, nelle acque situate entro le 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, a decorrere dal 1o gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2012 a limitare le attività di pesca di quelle navi che pescano tradizionalmente in tali acque e provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci comunitari battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ogni Stato membro, le zone geografiche all'interno delle fasce costiere di altri Stati membri dove si svolgono le attività di pesca e le specie interessate. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle modalità stabilite nel presente paragrafo. Entro il 31 dicembre 2012 il Consiglio decide le disposizioni che faranno seguito alle modalità summenzionate.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2002/2371 — Norme generali | Portale Normativo