Art. 22
Condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di commercializzazione dei prodotti della pesca
In vigore dal 20 dic 2002
1. È vietato esercitare le attività disciplinate dalla politica comune della pesca, se non sono rispettati i seguenti requisiti:
a)
il peschereccio ha a bordo la licenza di pesca ed eventualmente il permesso di pesca;
b)
a bordo del peschereccio è installato un sistema funzionante che consente di localizzare e individuare la nave mediante sistemi di controllo a distanza. Tale requisito si applica alle navi di lunghezza superiore a 18 metri fuori tutto a decorrere dal 1o gennaio 2004 ed alle navi di lunghezza superiore a 15 metri fuori tutto a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c)
il comandante registra e comunica tempestivamente le informazioni relative alle attività di pesca, compresi gli sbarchi e i trasbordi. Copia delle registrazioni è messa a disposizione delle autorità. Il Consiglio deciderà nel 2004 riguardo all'obbligo di trasmettere tali registrazioni per via elettronica. Per valutare la tecnologia da utilizzare, gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, realizzano progetti pilota anteriormente al 1o giugno 2004;
d)
il comandante accetta la presenza a bordo di ispettori e coopera con loro; ove sia previsto un sistema di osservatori, il comandante accetta inoltre la presenza a bordo di osservatori e collabora con loro;
e)
il comandante rispetta le condizioni e le restrizioni relative a sbarchi, trasbordi, operazioni di pesca in comune, attrezzi da pesca, reti e marcatura e identificazione delle navi.
2. La commercializzazione dei prodotti della pesca è soggetta ai seguenti requisiti:
a)
i prodotti della pesca sono venduti esclusivamente da una nave da pesca ad acquirenti registrati o a centri d'asta registrati;
b)
l'acquirente di prodotti della pesca da una nave da pesca alla prima vendita è registrato presso le autorità;
c)
l'acquirente di prodotti della pesca alla prima vendita presenta alle autorità le fatture o note di vendita, tranne qualora la vendita avvenga presso un centro d'asta registrato che è tenuto a presentare le fatture o le note di vendita alle autorità;
d)
tutti i prodotti della pesca sbarcati o importati nella Comunità per i quali non sono state presentate alle autorità né fatture né note di vendita e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o d'importazione sono accompagnati, fino al momento della prima vendita, da un documento redatto dal trasportatore;
e)
i responsabili dei locali o dei veicoli di trasporto accettano la presenza di ispettori e collaborano con loro;
f)
qualora sia stata stabilita una taglia minima per una determinata specie gli operatori responsabili della vendita, del magazzinaggio o del trasporto debbono poter comprovare l'origine geografica dei prodotti.
L'acquirente di prodotti della pesca che non sono successivamente commercializzati bensì utilizzati esclusivamente per il consumo privato è esonerato dal rispetto dei requisiti del presente paragrafo.
3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
Dette modalità possono prevedere, in particolare, obblighi in materia di documentazione, registrazione, notifica e informazione per gli Stati membri, i comandanti e le eventuali altre persone fisiche e giuridiche impegnate in attività disciplinate dall'.
Le suddette modalità possono inoltre prevedere esenzioni dagli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora le esenzioni siano giustificate dall'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive o dall'onere sproporzionato che tali obblighi creerebbero rispetto all'importanza economica dell'attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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