Art. 27
Valutazione e controllo da parte della Commissione
In vigore dal 20 dic 2002
1. Ai fini della valutazione e del controllo dell'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri, la Commissione può, di propria iniziativa e con i propri mezzi, avviare ed eseguire azioni di audit, indagini, verifiche ed ispezioni sull'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. Essa può verificare in particolare:
a)
l'attuazione e l'applicazione di queste norme da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;
b)
la conformità alle norme delle procedure amministrative nazionali, nonché delle attività di ispezione e sorveglianza;
c)
l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;
d)
le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo e di esecuzione.
A tal fine la Commissione può eseguire ispezioni sulle navi e nei locali di imprese e di altri organismi le cui attività rientrano nella politica comune della pesca ed ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti necessari per l'esercizio delle sue competenze. Le ispezioni della Commissione intraprese di propria iniziativa e senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato si svolgono soltanto sui pescherecci e nei luoghi di primo sbarco o di prime vendite e si limitano alle zone o agli stock oggetto di un programma di controllo specifico deciso a norma dell'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Gli ispettori della Commissione esibiscono un'autorizzazione scritta in cui sono indicate le loro identità e qualifica. Gli ispettori della Commissione non sono investiti di poteri maggiori da quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge; in particolare, un'ispezione della Commissione senza l'assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato non può aver luogo in caso di opposizione della parte ispezionata.
Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento di questi compiti.
2. I rapporti d'ispezione sono messi a disposizione dello Stato membro interessato.
La Commissione dà allo Stato membro interessato la possibilità di formulare osservazioni sulle conclusioni del rapporto, nel rispetto delle disposizioni comunitarie sulla protezione dei dati di carattere personale.
Quando la Commissione svolge un'ispezione di propria iniziativa, senza essere accompagnata dagli ispettori nazionali dello Stato membro interessato, essa ne informa lo Stato membro entro un giorno dal termine dell'ispezione e mette a disposizione dello stesso, entro un mese, un rapporto d'ispezione.
Gli Stati membri non hanno l'obbligo di procedere contro le persone sulla base dell'esito degli accertamenti del suddetto rapporto d'ispezione.
3. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
4. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle azioni di cui al paragrafo 1 e sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle norme della politica comune della pesca. Gli Stati membri sono informati ogni anno del numero delle ispezioni di cui al paragrafo 1 svolte dalla Commissione in ogni Stato membro, suddivise per tipo di ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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