Art. 25

Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni

In vigore dal 20 dic 2002
1.   In caso di inosservanza delle norme della politica comune della pesca gli Stati membri garantiscono che siano prese adeguate misure, compreso l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, contro le persone fisiche o giuridiche responsabili. 2.   Le procedure avviate ai sensi del paragrafo 1 devono, secondo le pertinenti disposizioni legislative nazionali, privare effettivamente i responsabili del beneficio economico derivante dall'infrazione o produrre effetti proporzionati alla gravità delle infrazioni, tali da fungere da deterrente per ulteriori infrazioni dello stesso tipo. 3.   Le sanzioni derivanti dalle procedure di cui al paragrafo 2 possono comprendere, in particolare, a seconda della gravità dell'infrazione: a) pene pecuniarie; b) il sequestro di attrezzi e catture vietati; c) il sequestro della nave; d) l'immobilizzazione temporanea della nave; e) la sospensione della licenza; f) il ritiro della licenza. 4.   Fermi restando gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, il Consiglio stabilisce, in base all'elenco riportato nel paragrafo 3, una serie di misure che gli Stati membri debbono applicare alle violazioni gravi, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999. La serie di misure lascia impregiudicata la scelta degli Stati membri di attuare tali misure mediante l'avvio di procedure amministrative o penali conformemente alle legislazioni nazionali, come previsto dal paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri prendono misure immediate per impedire a navi o persone fisiche o giuridiche colte in flagrante delicto mentre perpetravano gravi violazioni, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1447/1999, di continuare a commettere tali violazioni.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2002/2371 — Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni | Portale Normativo