Art. 28
Cooperazione e coordinamento
In vigore dal 20 dic 2002
1. Gli Stati membri cooperano tra di loro e con i paesi terzi per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. A tal fine essi forniscono agli altri Stati membri e ai paesi terzi l'assistenza necessaria per garantire l'osservanza di tali norme.
2. Per quanto riguarda il controllo e l'ispezione delle attività di pesca transfrontaliere, gli Stati membri provvedono a coordinare le iniziative previste dal presente capitolo. A tal fine essi procedono allo scambio di ispettori.
3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro costiero, gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare i pescherecci comunitari battenti la loro bandiera in tutte le acque comunitarie al di fuori delle acque poste sotto la sovranità di un altro Stato membro.
Conformemente alle norme della politica comune della pesca relative alle attività di pesca, gli Stati membri sono altresì autorizzati a procedere a ispezioni sui pescherecci, in tutte le acque comunitarie al di fuori della loro sovranità soltanto:
a)
previa autorizzazione dello Stato membro costiero interessato oppure
b)
laddove sia stato adottato un programma di controllo specifico, conformemente all'articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Gli Stati membri sono autorizzati a ispezionare nelle acque internazionali i pescherecci comunitari che battono bandiera di un altro Stato membro.
Nei casi non previsti nel presente paragrafo, gli Stati membri possono autorizzare gli altri Stati membri a procedere a ispezioni conformemente alle norme della politica comune della pesca.
4. In base ai nominativi trasmessi dagli Stati membri la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, un elenco degli ispettori, nonché delle navi, degli aeromobili di ispezione e degli altri mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni a norma del presente capitolo nelle acque comunitarie e sui pescherecci comunitari.
5. I rapporti di ispezione e di sorveglianza redatti da ispettori comunitari o da ispettori di un altro Stato membro o da ispettori della Commissione costituiscono elementi di prova ammissibili nell'ambito di procedimenti amministrativi e giudiziari in qualsiasi Stato membro. Ai fini dell'accertamento dei fatti, essi sono considerati equivalenti ai rapporti di ispezione e di sorveglianza degli Stati membri.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo si applicano solo dopo che sono state stabilite le modalità d'applicazione.
CAPITOLO VI
PROCEDURE DECISIONALI E CONSULTAZIONE
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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