Art. 29

Procedura decisionale

In vigore dal 20 dic 2002
Salvo qualora il presente regolamento disponga altrimenti, il Consiglio decide secondo la la procedura di cui all'articolo 37 del trattato.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2002/2371 — Procedura decisionale | Portale Normativo