Art. 31

Consigli consultivi regionali

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Sono istituiti consigli consultivi regionali, con il compito di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, ed in particolare di fornire consulenza alla Commissione su aspetti della gestione della pesca in alcune zone marittime o zone di pesca. 2.   I consigli consultivi regionali sono composti principalmente di pescatori e altri rappresentanti di interessi su cui incide la politica comune della pesca, quali i rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di gruppi di difesa dell'ambiente e dei consumatori e di esperti scientifici di tutti gli Stati membri che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata. 3.   I rappresentanti delle amministrazioni nazionali e regionali che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata hanno il diritto di partecipare ai consigli consultivi regionali in qualità di membri o osservatori. La Commissione può essere presente alle loro riunioni. 4.   La Commissione può consultare i consigli consultivi regionali sulle proposte relative alle misure, quali i piani di ricostituzione o gestione pluriennali, da adottare in base all'articolo 37 del trattato che essa intende presentare e che riguardano in particolare [...] le attività di pesca della zona interessata. Tali consigli possono essere inoltre consultati dalla Commissione e dagli Stati membri anche in merito ad altre misure. Queste consultazioni lasciano impregiudicata la facoltà di consultare il CSTEP e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura. 5.   I consigli consultivi regionali possono: a) presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, raccomandazioni e suggerimenti su aspetti relativi alla gestione della pesca; b) informare la Commissione o lo Stato membro interessato in merito ai problemi di attuazione delle norme comunitarie e presentare alla Commissione o allo Stato membro interessato raccomandazioni e suggerimenti per affrontare tali problemi; c) svolgere qualsiasi altra attività necessaria per l'espletamento delle loro funzioni. I consigli consultivi regionali informano della loro attività il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2002/2371 — Consigli consultivi regionali | Portale Normativo