Art. 1

Campo d'applicazione

In vigore dal 20 dic 2002
1.   La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera. 2.   La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano: a) la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive; b) il contenimento dell'impatto ambientale della pesca; c) le condizioni di accesso alle acque e alle risorse; d) la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta; e) il controllo e l'esecuzione; f) l'acquacoltura; g) l'organizzazione comune dei mercati; h) le relazioni internazionali.
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