Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 20 dic 2002
1. La politica comune della pesca riguarda la conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, l'acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura laddove tali attività sono realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque comunitarie ovvero da parte di pescherecci comunitari o di cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
2. La politica comune della pesca stabilisce misure coerenti che riguardano:
a)
la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive;
b)
il contenimento dell'impatto ambientale della pesca;
c)
le condizioni di accesso alle acque e alle risorse;
d)
la politica strutturale e la gestione della capacità della flotta;
e)
il controllo e l'esecuzione;
f)
l'acquacoltura;
g)
l'organizzazione comune dei mercati;
h)
le relazioni internazionali.
Storico versioni
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