Art. 4

Tipi di misure

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Per conseguire gli obiettivi di cui all', paragrafo 1, il Consiglio stabilisce misure comunitarie che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono decise tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di cui all', paragrafo 1, e alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi regionali di cui all'. Si può trattare, in particolare, di misure relative ai singoli stock o gruppi di stock volte a limitare la mortalità per pesca e l'impatto ambientale delle attività di pesca mediante: a) l'adozione dei piani di ricostituzione di cui all'; b) l'adozione dei piani di gestione di cui all'; c) la definizione di obiettivi per uno sfruttamento sostenibile degli stock; d) la limitazione delle catture; e) la fissazione del numero e del tipo di pescherecci autorizzati ad operare; f) il contenimento dello sforzo di pesca; g) l'adozione di misure tecniche, tra cui: i) misure relative alla struttura degli attrezzi da pesca, al numero e alla dimensione degli attrezzi di pesca detenuti a bordo, alle modalità del loro impiego e alla composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi; ii) la definizione delle zone e/o dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni, ivi compreso per la tutela delle zone di deposito delle uova e delle zone «nursery»; iii) la taglia minima degli individui che possono essere tenuti a bordo e/o sbarcati; iv) misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio; h) l'introduzione di incentivi, anche economici, al fine di promuovere una pesca più selettiva o con scarso impatto; i) l'attuazione di progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.
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