Art. 5

Piani di ricostituzione

In vigore dal 20 dic 2002
1.   Il Consiglio adotta in via prioritaria piani di ricostituzione per le attività di pesca che sfruttano gli stock scesi al di sotto del limite biologico di sicurezza. 2.   Obiettivo dei piani di ricostituzione è assicurare la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza. Essi includono valori di riferimento per la conservazione come obiettivi rispetto ai quali è valutata la ricostituzione degli stock entro limiti biologici di sicurezza. Gli obiettivi sono espressi in termini di: a) entità della popolazione e/o; b) rendimenti a lungo termine e/o; c) tasso di mortalità per la pesca e/o; d) stabilità delle catture. I piani di ricostituzione possono comprendere obiettivi riguardanti altre risorse acquatiche vive e la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini. Allorché è fissato più di un obiettivo, i piani di ricostituzione precisano l'ordine di priorità di tali obiettivi. 3.   I piani di ricostituzione sono elaborati sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e tengono conto dei valori di riferimento limite raccomandati dagli organismi scientifici competenti. Essi garantiscono lo sfruttamento sostenibile degli stock e che l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini sia mantenuto a livelli sostenibili. Essi possono riguardare o attività di pesca per singoli stock o attività di pesca che sfruttano svariati stock e tengono debito conto delle interazioni tra stock e attività di pesca. I piani di ricostituzione hanno carattere pluriennale e indicano il calendario probabile per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 4.   I piani di ricostituzione possono includere qualsiasi misura di cui all', paragrafo 2, lettere da c) a h), nonché le norme di sfruttamento che consistono in una serie prestabilita di parametri biologici destinati a disciplinare i limiti di cattura. I piani di ricostituzione comprendono limitazioni dello sforzo di pesca a meno che ciò non sia necessario per realizzarne l'obiettivo. Le misure da includere nei piani di ricostituzione sono proporzionate alla finalità, agli obiettivi e al calendario previsto e sono decise dal Consiglio tenendo conto dei seguenti fattori: a) lo stato di conservazione dello stock o degli stock; b) le caratteristiche biologiche dello stock o degli stock; c) le caratteristiche delle attività di pesca nel corso delle quali gli stock sono catturati; d) l'impatto economico delle misure sulla attività di pesca interessate. 5.   La Commissione riferisce in merito all'efficacia dei piani di ricostituzione nel raggiungimento degli obiettivi.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2002/2371 — Piani di ricostituzione | Portale Normativo