Art. 3

Definizioni

In vigore dal 20 dic 2002
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; b) «risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare; c) «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive; d) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità; e) «sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini; f) «tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo; g) «stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione; h) «sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo; i) «approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat; j) «valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito; k) «valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa; l) «limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso; m) «limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria; n) «capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (9). Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave; o) «uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l', paragrafo 1; p) «entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca; q) «possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato; r) «possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi. CAPITOLO II CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
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Art. 3 Regolamento (UE) 2002/2371 — Definizioni | Portale Normativo