Art. 3
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2002
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«acque comunitarie»: le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
b)
«risorse acquatiche vive»: le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome o catadrome durante la loro vita in mare;
c)
«peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;
d)
«peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità;
e)
«sfruttamento sostenibile»: lo sfruttamento di uno stock in condizioni tali che il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e che non si ripercuota negativamente sugli ecosistemi marini;
f)
«tasso di mortalità per pesca»: la percentuale di catture di uno stock in un determinato periodo rispetto alla media dello stock pescabile durante tale periodo;
g)
«stock»: una risorsa acquatica che vive in una determinata zona di gestione;
h)
«sforzo di pesca»: il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di navi, è costituito dalla somma dello sforzo di pesca di tutte le navi del gruppo;
i)
«approccio precauzionale di gestione della pesca»: la mancanza di dati scientifici adeguati non deve giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o delle specie dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
j)
«valori di riferimento limite»: i valori dei parametri relativi alla popolazione di stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) che dovrebbero essere evitati in quanto associati a dinamiche sconosciute della popolazione, collasso degli stock o ripopolamento indebolito;
k)
«valori di riferimento per la conservazione»: i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio rispetto ad un livello accettabile di rischio biologico o al livello desiderato di resa;
l)
«limiti biologici di sicurezza»: gli indicatori dello stato di uno stock o del suo sfruttamento entro i quali il rischio di superare alcuni valori di riferimento limite è basso;
m)
«limite di cattura»: un limite quantitativo per gli sbarchi di uno stock o gruppi di stock durante un certo periodo a meno che non sia altrimenti stabilito nella normativa comunitaria;
n)
«capacità di pesca»: la stazza di una nave in GT e la sua potenza motrice in kW, secondo le definizioni contenute negli del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio (9). Per alcuni tipi di attività di pesca, la capacità può essere definita dal Consiglio utilizzando, ad esempio, il numero e/o dimensioni degli attrezzi di pesca della nave;
o)
«uscita dalla flotta»: la radiazione di una nave da pesca dal registro della flotta peschereccia di uno Stato membro, a condizione che sia rispettato l', paragrafo 1;
p)
«entrata nella flotta»: la registrazione nel registro della flotta peschereccia di uno Stato membro di una nave da pesca;
q)
«possibilità di pesca»: un diritto di pesca quantificato;
r)
«possibilità di pesca comunitarie»: le possibilità di pesca disponibili per la Comunità nelle zone di pesca comunitarie, cui è aggiunto il totale delle possibilità di pesca per la Comunità al di fuori delle zone di pesca comunitarie e dalle quali sono detratte le possibilità di pesca assegnate ai paesi terzi.
CAPITOLO II
CONSERVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2002:2371:oj#art-3