Art. 9

Controllo dei progetti

In vigore dal 17 lug 2000
1.   Per ciascun progetto finanziato da LIFE, il beneficiario presenta alla Commissione e, su richiesta, allo Stato membro interessato, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Le relazioni destinate agli Stati membri possono essere inviate in forma sintetica. Inoltre, entro tre mesi dal completamento del progetto è inviata una relazione finale alla Commissione e allo Stato membro interessato. La Commissione stabilisce la forma e il contenuto di tali relazioni. Le relazioni si basano su indicatori fisici e finanziari stabiliti nella decisione della Commissione che approva i progetti o nel contratto o nella convenzione conclusi con i beneficiari. Questi indicatori sono strutturati in maniera tale da indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da conseguire entro un termine stabilito. 2.   A prescindere dai controlli eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o i servizi di controllo nazionali competenti, a norma dell'articolo 248 del trattato e dalle ispezioni svolte a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare sul posto i progetti finanziati da LIFE, anche mediante controlli a campione. Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato e il suo Stato membro, salvo quando vi sia un fondato sospetto di frode e/o di uso improprio. 3.   Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento ad essa relativo. 4.   Se necessario la Commissione rettifica, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti. 5.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati dalla Comunità siano stati svolti correttamente e nel rispetto del presente regolamento.
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Art. 9 Regolamento (UE) 2000/1655 — Controllo dei progetti | Portale Normativo