Art. 14

Entrata in vigore

In vigore dal 17 lug 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente J. GLAVANY (1)  GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4. (2)  GU C 209 del 22.7.1999, pag. 14. (3)  GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45. (4)  Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000. (5)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1. (6)  GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1. (7)  GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (10)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9). (11)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42). ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA Regolamento (CEE) n. 1973/92 Presente regolamento
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Art. 14 Regolamento (UE) 2000/1655 — Entrata in vigore | Portale Normativo