Art. 14 · Entrata in vigore

Art. 14

Entrata in vigore

In vigore dal 17 lug 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000. Per il Parlamento europeo La Presidente N. FONTAINE Per il Consiglio Il Presidente J. GLAVANY (1)  GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4. (2)  GU C 209 del 22.7.1999, pag. 14. (3)  GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45. (4)  Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000. (5)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1. (6)  GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1. (7)  GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (9)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (10)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9). (11)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42). ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA Regolamento (CEE) n. 1973/92 Presente regolamento
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