Art. 14
Entrata in vigore
In vigore dal 17 lug 2000
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.
Per il Parlamento europeo
La Presidente
N. FONTAINE
Per il Consiglio
Il Presidente
J. GLAVANY
(1) GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4.
(2) GU C 209 del 22.7.1999, pag. 14.
(3) GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45.
(4) Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000.
(5) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1.
(6) GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.
(7) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.
(10) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).
(11) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).
ALLEGATO
TABELLA DI CORRISPONDENZA
Regolamento (CEE) n. 1973/92
Presente regolamento
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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