Art. 12
Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE
In vigore dal 17 lug 2000
1. Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio:
a)
una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale, e sull'impiego degli stanziamenti nonché, se del caso, proposte di eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase;
b)
se del caso, una proposta concernente una quarta fase di LIFE.
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, a norma del trattato, decidono entro il 1o luglio 2004 in merito all'attuazione della quarta fase a decorrere dal 1o gennaio 2005.
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