Art. 10

Protezione degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 17 lug 2000
1.   La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione relativo alla concessione del sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche rilevanti incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo. 2.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati. 3.   Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti a tempo debito possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.
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Art. 10 Regolamento (UE) 2000/1655 — Protezione degli interessi finanziari della Comunità | Portale Normativo