Art. 8

Durata della terza fase e risorse di bilancio

In vigore dal 17 lug 2000
1.   L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1o gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro finanziario per l'attuazione della terza fase per il periodo 2000-2004 è stabilito a 640 milioni di EUR. 2.   Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie. 3.   L'importo delle risorse da assegnare a ciascun settore d'azione è illustrato qui di seguito: a) 47 % per le azioni ai sensi dell'; b) 47 % per le azioni ai sensi dell'; c) 6 % per le azioni ai sensi dell'. Le misure di accompagnamento sono limitate al 5 % degli stanziamenti disponibili.
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