Art. 3

LIFE-Natura

In vigore dal 17 lug 2000
1.   L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (10); della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (11), e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istituita da tale direttiva. 2.   Nel quadro di LIFE-Natura possono essere finanziati: a) i progetti di conservazione della natura che rispondono all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai sensi della direttiva 92/43/CEE; b) le misure di accompagnamento che agevolano il conseguimento dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e sono necessarie per: i) la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura «starter»); ii) lo scambio di esperienze tra progetti (misura «coop»); iii) il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi quelli adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura «assist»). 3.   Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento dei progetti e non può superare: a) il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura e il 100 % per le misure di accompagnamento; b) in circostanze eccezionali, la percentuale di cui alla lettera a) può ammontare fino al 75 % per i progetti relativi a habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o a specie di uccelli considerate prioritarie per il finanziamento nel quadro di LIFE-Natura da parte del comitato istituito a norma dell' della direttiva 79/409/CEE. 4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto. La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7. 5.   A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all' e del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondano ai criteri seguenti: a) progetti sul territorio europeo degli Stati membri che riguardano: i) un sito proposto da uno Stato membro a norma dell' della direttiva 92/43/CEE; o ii) un sito classificato a norma dell' della direttiva 79/409/CEE; o iii) una specie menzionata negli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE. b) nei paesi candidati all'adesione ai quali si applica l', progetti che riguardino: i) un sito d'importanza internazionale che ospiti un tipo di habitat di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, o un tipo di habitat o una specie, non presente nella Comunità, classificati nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna in quanto richiedono misure di conservazione specifiche; ii) un sito di importanza internazionale che ospiti una specie di uccello di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o una specie di uccello migratore presente nella Comunità, o una specie di uccello non presente nella Comunità ma classificato nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna come bisognoso di misure di conservazione specifiche; ovvero iii) una specie di cui agli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o una specie non presente nella Comunità ma classificata nelle appendici I o II della convenzione di Berna. 6.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto delle proposte pervenute. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione. 7.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Natura sono soggetti alla procedura di cui all'. Ai fini del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. 8.   Su iniziativa della Commissione: a) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento; b) le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.
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