Art. 6

Partecipazione dei paesi candidati all'adesione

In vigore dal 17 lug 2000
1.   Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, alle condizioni menzionate negli accordi di associazione conclusi con questi paesi ed in base alle disposizioni della decisione del Consiglio di associazione competente per ciascun paese considerato. 2.   Le autorità nazionali dei paesi in questione trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare nell'ambito di LIFE-Natura e LIFE-Ambiente entro le date fissate dalla Commissione a norma, rispettivamente, dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 5. Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi, le proposte sono trasmesse dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto. 3.   Per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, sono prese in considerazione le proposte che rispondono ai criteri generali di cui all' e ai criteri specifici menzionati all', paragrafo 5, lettera b), e all', paragrafi 6 e 8. 4.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dalle autorità nazionali dei paesi interessati. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione. 5.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all', paragrafo 7, del presente regolamento o a quella di cui all' del presente regolamento, a secondo del tipo di progetto. 6.   Sulla base dei progetti approvati, la Commissione stipula con i beneficiari un contratto o una convenzione, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte viene comunicato agli Stati membri. 7.   Quando per gli altri paesi candidati all'adesione saranno adottate condizioni e disposizioni equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, LIFE sarà aperto alla partecipazione di questi paesi in base ai paragrafi da 2 a 6. I paesi partecipanti a norma del presente articolo non possono partecipare in base all'. 8.   La ripartizione annuale degli stanziamenti che i paesi di cui ai paragrafi da 1 a 7 hanno destinato al cofinanziamento dello strumento figura nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione III, parte B, allegato IV.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2000/1655 — Partecipazione dei paesi candidati all'adesione | Portale Normativo