Art. 4
LIFE-Ambiente
In vigore dal 17 lug 2000
1. L'obiettivo specifico di LIFE-Ambiente è contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente.
2. Nel quadro di LIFE-Ambiente possono essere finanziati i seguenti progetti e/o misure:
a)
i progetti di dimostrazione che rispondono all'obiettivo previsto al paragrafo 1, e mirano a:
—
integrare considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere, oppure
—
promuovere la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie, oppure
—
ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oppure
—
prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e a gestire razionalmente il flusso di rifiuti, oppure
—
ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente;
b)
i progetti preparatori allo sviluppo di nuovi strumenti ed azioni della Comunità in materia ambientale, e/o all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali;
c)
le misure di accompagnamento necessarie:
i)
alla diffusione delle informazioni per lo scambio di esperienze tra progetti; e
ii)
alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, nonché alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e al trasferimento di risultati derivanti da queste azioni.
3. Il sostegno finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti.
La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 30 % del costo ammissibile del progetto per i progetti generatori di consistenti entrate nette. In questo caso il contributo dei beneficiari del finanziamento deve essere almeno equivalente al sostegno comunitario.
La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per tutti gli altri richiedenti non può superare il 50 % del costo ammissibile del progetto.
La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le misure di accompagnamento non può superare il 100 % di tale costo.
4. Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all', e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le linee direttrici promuovono la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.
La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 10.
6. A norma del paragrafo 10 sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all' e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:
a)
offrono soluzioni per risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che causa di grande preoccupazione per alcuni Stati membri;
b)
rivestono un carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo applicato;
c)
costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla situazione attuale;
d)
possono agevolare la diffusione e l'applicazione il più possibile ampia di proficue tecnologie o dei prodotti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente;
e)
mirano allo sviluppo e al trasferimento di un know-how utilizzabile in situazioni identiche o simili;
f)
promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente;
g)
possano presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di vista ambientale;
h)
promuovono l'integrazione delle esigenze ambientali in attività che perseguono scopi eminentemente economici e sociali.
L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì conto delle loro implicazioni occupazionali.
7. Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:
a)
acquisto di terreni;
b)
studi non specificatamente legati all'obiettivo perseguito dai progetti finanziati;
c)
gli investimenti per infrastrutture riguardanti gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, ivi comprese le attività che hanno già dato risultati positivi a livello industriale;
d)
attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
8. Su iniziativa della Commissione:
a)
i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, la lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all', sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b);
b)
le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse.
Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.
9. La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute a norma del paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.
10. I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'.
11. La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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