Art. 7

Coerenza tra gli strumenti finanziari

In vigore dal 17 lug 2000
1.   Fatte salve le condizioni previste all' per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento. 2.   La Commissione garantisce la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari comunitari.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2000/1655 — Coerenza tra gli strumenti finanziari | Portale Normativo