Art. 7
Coerenza tra gli strumenti finanziari
In vigore dal 17 lug 2000
1. Fatte salve le condizioni previste all' per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.
2. La Commissione garantisce la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2000:1655:oj#art-7