Art. 12 · Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE

Art. 12

Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE

In vigore dal 17 lug 2000
1.   Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio: a) una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale, e sull'impiego degli stanziamenti nonché, se del caso, proposte di eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase; b) se del caso, una proposta concernente una quarta fase di LIFE. 2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, a norma del trattato, decidono entro il 1o luglio 2004 in merito all'attuazione della quarta fase a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:1655:oj#art-12