Art. 14

In vigore dal 22 mag 2000
1.   La definizione del PNL ai prezzi di mercato è quella di cui agli della direttiva 89/130/CEE, Euratom. 2.   Le cifre da utilizzare nel calcolo della percentuale dei contributi finanziari PNL sono quelle fornite in applicazione dell', paragrafo 2, fatto salvo l', della direttiva 89/130/CEE, Euratom. In mancanza di dette cifre, l'Istituto statistico delle Comunità europee utilizza i dati di cui dispone. TITOLO VI Modalità di applicazione dell' della decisione 94/728/CE, Euratom
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Art. 14 Regolamento (UE) 2000/1150 | Portale Normativo