Art. 9
In vigore dal 22 mag 2000
1. Secondo le modalità definite dall', le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese.
2. Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in euro, ai sensi del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 (12).
Storico versioni
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