Art. 9

Art. 9

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Secondo le modalità definite dall', le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato. Tale conto è esente da spese. 2.   Le somme iscritte sono convertite dalla Commissione e riportate nella sua contabilità in euro, ai sensi del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 (12).
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