Art. 6

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Presso il Tesoro di ogni Stato membro o l'organismo designato da quest'ultimo viene tenuta una contabilità delle risorse proprie, ripartita secondo la natura delle risorse. 2.   Per le esigenze della contabilità delle risorse proprie, la chiusura contabile è effettuata non prima delle ore tredici dell'ultimo giorno feriale del mese in cui è stato effettuato l'accertamento. 3. a) Con riserva della lettera b) del presente paragrafo, i diritti accertati conformemente all' sono riportati nella contabilità al più tardi il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello nel corso del quale ha avuto luogo l'accertamento. b) I diritti accertati e non riportati nella contabilità di cui alla lettera a), poiché non sono stati ancora riscossi e non è stata fornita alcuna garanzia, sono iscritti in una contabilità separata entro il termine previsto alla lettera a). Gli Stati membri possono procedere nello stesso modo allorché i diritti accertati e coperti da garanzie formano oggetto di contestazione e possono subire variazioni in seguito alle controversie sorte. c) Tuttavia, le risorse IVA e la risorsa complementare sono iscritte nella contabilità di cui alla lettera a): — il primo giorno feriale di ogni mese, in ragione del dodicesimo di cui all', paragrafo 3, — annualmente per quanto riguarda i saldi di cui all', paragrafi 4 e 7, e le rettifiche di cui all', paragrafi 6 e 8, ad eccezione delle rettifiche particolari previste dall', paragrafo 6, primo trattino, le quali sono iscritte nella contabilità il primo giorno feriale del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione. d) I diritti accertati relativi ai contributi e altri diritti previsti nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero sono riportati nella contabilità di cui alla lettera a). Qualora, successivamente, tali diritti non siano riscossi entro i termini previsti, gli Stati membri possono rettificare l'iscrizione effettuata e procedere a titolo eccezionale alla loro iscrizione nella contabilità separata. 4.   Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il termine di cui al paragrafo 3: a) un estratto mensile della sua contabilità relativa ai diritti di cui al paragrafo 3, lettera a). A sostegno degli estratti mensili in questione, gli Stati membri interessati comunicano le indicazioni o gli estratti relativi alle detrazioni apportate alle risorse proprie sulla base delle disposizioni riguardanti i territori a statuto speciale; b) un estratto trimestrale della contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b). Le modalità degli estratti mensili e trimestrali di cui al primo comma, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione. 5.   Nel corso dei due mesi che seguono la fine di ogni trimestre, ogni Stato membro comunica alla Commissione una descrizione delle frodi e irregolarità già individuate relative a dazi per un importo superiore a 10 000 EUR. A questo riguardo, ogni Stato membro fornisce, nella misura del possibile, le precisazioni concernenti: — il tipo di frode e/o irregolarità (denominazione, regime doganale in questione), — l'importo o l'ordine di grandezza presunto delle risorse proprie evase, — le merci interessate (voce tariffaria, origine, provenienza), — la descrizione succinta del meccanismo della frode, — il tipo di controllo che ha portato alla scoperta della frode o dell'irregolarità, — i servizi o organismi nazionali che hanno proceduto all'accertamento della frode o dell'irregolarità, — la fase della procedura, compresa la fase del recupero, con indicazione dell'accertamento, se è già stato effettuato, — l'indicazione della comunicazione eventuale del caso a norma del regolamento (CE) n. 515/97 (11), — se del caso, gli Stati membri interessati, — le misure adottate o previste al fine di evitare che si ripetano casi di frode o di irregolarità già individuati. A sostegno di ogni comunicazione trimestrale a titolo del primo comma, gli Stati membri trasmettono la situazione dei casi di frode e irregolarità già comunicati alla Commissione, che non siano stati precedentemente oggetto di una menzione di recupero, di annullamento o di mancato recupero. A tal fine gli Stati membri indicano, per ciascuno dei casi di cui al primo comma: — il riferimento alla comunicazione iniziale, — il saldo che rimane da recuperare del trimestre precedente, — la data dell'accertamento, — la data di iscrizione nella contabilità separata di cui al paragrafo 3, lettera b), — gli importi recuperati durante il trimestre in questione, — le rettifiche dell'imponibile (rettifiche/annullamenti) durante il trimestre in questione, — gli importi considerati inesigibili, — la fase della procedura amministrativa e giudiziaria, — il saldo che rimane da recuperare alla fine del trimestre in questione. Le modalità delle descrizioni di cui sopra, nonché le loro modifiche debitamente giustificate, sono definite dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'. Esse prevedono, se del caso, opportuni termini di applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2000:1150:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo