Art. 10

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Dopo la deduzione del 10 % a titolo di spese di riscossione in applicazione dell', paragrafo 3, della decisione 94/728/CE, Euratom, l'iscrizione delle risorse proprie, di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della summenzionata decisione, ha luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello in cui il diritto è stato constatato in conformità dell' del presente regolamento. Tuttavia, per i diritti contemplati nella contabilità separata conformemente all', paragrafo 3, lettera b), l'iscrizione deve aver luogo entro il primo giorno feriale dopo il 19 del secondo mese successivo a quello della riscossione dei diritti. 2.   Se necessario, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di un mese l'iscrizione delle risorse diverse dalle risorse IVA e dalla risorsa complementare in base alle informazioni di cui dispongono al 15 dello stesso mese. La regolarizzazione di ciascuna iscrizione anticipata viene effettuata il mese successivo in occasione dell'iscrizione menzionata nel paragrafo 1. Essa consiste nell'iscrizione negativa di un importo pari a quello che ha formato oggetto dell'iscrizione anticipata. 3.   L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare, escluso un importo corrispondente alla riserva monetaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza, ed, eventualmente, dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C. Per le esigenze specifiche del pagamento delle spese del FEAOG, sezione «garanzia», a titolo del regolamento (CEE) n. 1765/92 e in funzione della tesoreria comunitaria, gli Stati membri possono essere invitati dalla Commissione ad anticipare di uno o due mesi, nel primo trimestre dell'esercizio di bilancio, l'iscrizione di un dodicesimo o di una frazione di dodicesimo degli importi previsti in bilancio a titolo delle risorse IVA e/o delle risorse complementare, escluse le risorse proprie previste per la riserva monetaria FEAOG, per la riserva per le garanzie ai prestiti e per la riserva per gli aiuti d'urgenza. Trascorso il primo trimestre, l'iscrizione mensile richiesta non può superare un dodicesimo delle risorse IVA e PNL, sempre nei limiti degli importi iscritti in bilancio a questo titolo. La Commissione ne informa preventivamente gli Stati membri al più tardi due settimane prima dell'iscrizione richiesta. Alle iscrizioni anticipate si applicano le disposizioni relative all'iscrizione del mese di gennaio di ogni anno, di cui all'undicesimo comma, e le disposizioni applicabili quando il bilancio non è stato definitivamente adottato prima dell'inizio dell'esercizio, di cui al dodicesimo comma. L'iscrizione relativa alla riserva monetaria FEAOG di cui all' della decisione 94/728/CE, Euratom, alla riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti e alla riserva per gli aiuti d'urgenza, istituite con la decisione 94/729/CE, viene effettuata il primo giorno feriale del mese successivo a quello dell'iscrizione in bilancio delle spese interessate, in misura corrispondente all'importo di dette spese, qualora l'iscrizione abbia luogo prima del 16 del mese. In caso contrario l'iscrizione ha luogo il primo giorno feriale del secondo mese successivo all'iscrizione in bilancio. In deroga all' del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (13), in appresso denominato «regolamento finanziario», tali iscrizioni vengono prese in considerazione a titolo dell'esercizio in questione. Tuttavia, se la situazione dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio è tale che le iscrizioni relative alla riserva monetaria FEAOG ed alla riserva per gli aiuti d'urgenza non sono necessarie per garantire l'equilibrio fra le spese e le entrate dell'esercizio, la Commissione rinuncia totalmente o parzialmente a tali iscrizioni. Ogni modifica del tasso uniforme delle risorse IVA, della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento di cui all' della decisione 94/728/CE, Euratom, nonché del tasso della risorsa complementare o, se del caso, dei contributi finanziari PNL, deve essere motivata dall'adozione definitiva di un bilancio rettificativo o suppletivo e dà luogo al ritocco dei dodicesimi iscritti dopo l'inizio dell'esercizio. Questi ritocchi sono effettuati in occasione della prima iscrizione successiva all'adozione definitiva del bilancio rettificativo o suppletivo, se tale adozione è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, i ritocchi vengono effettuati in occasione della seconda iscrizione successiva all'adozione definitiva di cui sopra. In deroga all' del regolamento finanziario, questi ritocchi sono contabilizzati a titolo dell'esercizio del bilancio rettificativo o suppletivo in questione. I dodicesimi relativi all'iscrizione del mese di gennaio di ciascun esercizio sono calcolati alla base delle somme, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento della riserva monetaria FEAOG, previste dal progetto di bilancio di cui all'articolo 78, paragrafo 3, del trattato CECA, all'articolo 272, paragrafo 3, del trattato CE e all'articolo 177, paragrafo 3, del trattato CEEA e convertiti in moneta nazionale ai tassi di cambio del primo giorno di quotazione dopo il 15 dicembre dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario. La regolarizzazione di tali importi viene effettuata in occasione dell'iscrizione relativa al mese successivo. Qualora il bilancio non sia stato adottato definitivamente prima dell'inizio dell'esercizio, il primo giorno feriale di ogni mese, compreso il mese di gennaio, gli Stati membri iscrivono un dodicesimo degli importi previsti nell'ultimo bilancio definitivamente adottato a titolo delle risorse IVA e della risorsa complementare — ad esclusione degli importi destinati al finanziamento della riserva monetaria FEAOG — e eventualmente dei contributi finanziari PNL; la regolarizzazione viene effettuata al momento della prima scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio se questa è intervenuta prima del 16 del mese. In caso contrario, essa viene effettuata alla seconda scadenza successiva all'adozione definitiva del bilancio. 4.   Sulla base dell'estratto annuo della base delle risorse IVA di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, a ciascuno Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione ai dati che figurano in detto estratto del tasso uniforme adottato per l'esercizio precedente e sono accreditate le dodici iscrizioni effettuate nel corso di detto esercizio. Tuttavia la base delle risorse IVA di uno Stato membro a cui viene applicato il tasso di cui sopra non può superare le percentuali fissate all', paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, conformemente al paragrafo 7, prima frase, del presente articolo. La Commissione calcola il saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente perché essi possano iscriverlo sul conto di cui all'artitolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. 5.   La Commissione procede successivamente al calcolo delle rettifiche dei contributi finanziari in modo da ristabilire, alla luce dell'ammontare effettivo del gettito delle risorse IVA, la ripartizione iniziale esistente nel bilancio tra queste ultime e i contributi finanziari PNL. Ai fini del calcolo di dette rettifiche, i saldi di cui al paragrafo 4 sono convertiti in euro ai tassi di cambio in vigore il primo giorno feriale successivo al 15 novembre che precede le iscrizioni di cui allo stesso paragrafo 4. Alla somma dei saldi delle risorse IVA è applicato, per ciascuno Stato membro interessato, il rapporto tra i contributi finanziari da versare iscritti nel bilancio e le risorse IVA. I risultati di tale calcolo sono comunicati dalla Commissione agli Stati membri che nel corso dell'esercizio precedente hanno versato contributi finanziari PNL, affinché essi possano iscrivere, secondo i casi, a credito o a debito del conto di cui all', paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. 6.   Le eventuali rettifiche della base delle risorse IVA di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato la cui base non superi le percentuali fissate all', paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom, tenuto conto di queste rettifiche, ad una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, alle seguenti condizioni: — le rettifiche di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 effettuate entro il 31 luglio danno luogo ad una rettifica globale la quale deve essere iscritta nel conto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia una rettifica specifica può essere iscritta prima della data di cui sopra a condizione che lo Stato membro interessato e la Commissione siano d'accordo, — quando le misure prese dalla Commissione per la rettifica della base, quali sono previste dall', paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, portano ad un riaggiustamento delle iscrizioni al conto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, tale riaggiustamento viene effettuato alla scadenza fissata dalla Commissione nel quadro dell'applicazione di dette misure. Le modifiche del PNL di cui al paragrafo 8 danno parimenti luogo a una rettifica del saldo di qualunque Stato membro la cui base, tenuto conto delle rettifiche, si riduca alle percentuali fissate all', paragrafo 1, lettera c), della decisione 94/728/CE, Euratom. Le rettifiche da effettuare sui saldi IVA fino al primo giorno feriale del mese di dicembre di ogni anno in virtù del primo comma del presente paragrafo danno parimenti luogo a rettifiche supplementari dei contributi finanziari PNL ad opera della Commissione. I tassi di cambio da utilizzare per il calcolo di dette rettifiche supplementari sono quelli adottati per il calcolo iniziale di cui al paragrafo 5. La Commissione comunica le rettifiche agli Stati membri in tempo utile affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all', paragrafo 1, il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Tuttavia, una rettifica specifica può essere iscritta in qualsiasi momento, a condizione che lo Stato membro e la Commissione siano d'accordo. 7.   Sulla base delle cifre per l'aggregato PNL ai prezzi di mercato e le sue componenti per l'esercizio precedente fornite dagli Stati membri in applicazione dell', paragrafo 2, della direttiva 89/130/CEE, Euratom, ad ogni Stato membro è addebitato l'importo risultante dall'applicazione al PNL del tasso utilizzato per l'esercizio precedente e modificato, se del caso, in funzione dell'utilizzazione della riserva monetaria FEAOG, della riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia su prestiti e della riserva per gli aiuti d'urgenza, nonché sono accreditate le iscrizioni intervenute nel corso di questo esercizio. La Commissione determina l'ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. 8.   Le eventuali modifiche apportate al PNL degli esercizi precedenti in applicazione dell', paragrafo 2, fatto salvo l' della direttiva 89/130/CEE, Euratom, danno luogo per ogni Stato membro interessato a una rettifica del saldo calcolato in applicazione del paragrafo 7. Questa rettifica è stabilita alle condizioni fissate al paragrafo 6, primo comma. La Commissione comunica le rettifiche dei saldi agli Stati membri affinché essi possano iscriverle nel conto di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno. Dopo il 30 settembre del quarto anno successivo a un esercizio determinato, le eventuali modifiche del PNL non sono più prese in considerazione, tranne che per i punti notificati prima di tale scadenza o dalla Commissione o dallo Stato membro. 9.   Le operazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 costituiscono modifiche delle entrate dell'esercizio nel corso del quale vengono effettuate.
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