Art. 3
In vigore dal 22 mag 2000
Gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché i documenti giustificativi relativi all'accertamento e alla messa a disposizione delle risorse proprie siano conservati per almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi.
I documenti giustificativi relativi alle procedure e alle basi statistiche di cui agli della direttiva 89/130/CEE, Euratom, sono conservati dagli Stati membri fino al 30 settembre del quarto anno successivo all'esercizio in questione. I documenti giustificativi relativi alla base delle risorse IVA sono conservati per lo stesso periodo.
Qualora la verifica dei documenti giustificativi di cui al primo e al secondo comma, effettuata ai sensi degli del presente regolamento o dell' del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, palesi la necessità di procedere ad una rettifica, detti documenti giustificativi sono conservati oltre il termine di cui al primo comma per una durata che consenta di procedere alla rettifica e al suo controllo.
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