Art. 18

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Gli Stati membri procedono a tutte le verifiche e indagini necessarie nel campo dell'accertamento e della messa a disposizione delle risorse proprie di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom. La Commissione esercita le sue competenze alle condizioni previste dal presente articolo. 2.   Nel quadro del paragrafo uno, gli Stati membri: a) sono tenuti a effettuare controlli supplementari ove la Commissione lo richieda. Nella sua richiesta la Commissione deve indicare i motivi che giustificano un controllo supplementare; b) associano la Commissione, a sua richiesta, ai controlli da essi effettuati. Gli Stati membri prendono tutte le misure atte a facilitare i controlli suddetti. Quando la Commissione vi è associata, gli Stati membri tengono a sua disposizione i documenti giustificativi di cui all'. Al fine di limitare per quanto possibile i controlli supplementari: a) la Commissione può chiedere, per dei casi specifici, che le vengano trasmessi determinati documenti; b) nell'estratto conto mensile di cui all', paragrafo 4, si dovranno indicare con annotazioni specifiche gli importi contabilizzati relativi alle irregolarità o ai ritardi in materia di accertamento, contabilizzazione e messa a disposizione emersi nel corso dei controlli di cui sopra. 3.   Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione stessa può procedere a verifiche in loco. Gli agenti incaricati dalla Commissione di effettuare tali verifiche hanno accesso, qualora ciò sia necessario per la corretta applicazione del presente regolamento, ai documenti giustificativi di cui all' e a qualsiasi altro documento appropriato ad essi relativo. Mediante comunicazione debitamente motivata, la Commissione avverte in tempo utile lo Stato membro presso il quale sarà effettuata la verifica. Agenti dello Stato membro interessato possono partecipare alle verifiche. 4.   I controlli di cui a paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano: a) i controlli effettuati dagli Stati membri in conformità delle loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative; b) le misure previste agli articoli 246, 247, 248 e 276 del trattato CE e agli articoli 160 A, 160 B, 160 C e 180 ter del trattato CEEA; c) i controlli organizzati in virtù dell'articolo 279, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 183, lettera c), del trattato CEEA. 5.   Ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento del sistema di controllo.
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