Art. 19

In vigore dal 22 mag 2000
Insieme allo Stato membro interessato, la Commissione esamina annualmente gli aggregati trasmessi per controllare eventuali errori di rilevamento, in particolare nei casi indicati in seno al comitato di gestione del PNL. A tal fine, in casi specifici essa può esaminare calcoli e statistiche di base — ad eccezione delle informazioni relative a determinate persone fisiche o giuridiche —, qualora altrimenti non fosse possibile un giudizio equo e realistico. La Commissione è tenuta a rispettare le disposizioni nazionali in materia di segreto statistico. TITOLO VIII Disposizioni relative al comitato consultivo delle risorse proprie
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Art. 19 Regolamento (UE) 2000/1150 | Portale Normativo