Art. 21

In vigore dal 22 mag 2000
1.   Il comitato esamina i problemi concernenti l'applicazione del presente regolamento che sono sollevati dal suo presidente, di propria iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro, in particolare per quanto concerne: a) le informazioni e le comunicazioni di cui all', paragrafo 1, lettera b), agli e all', paragrafo 3; b) i casi di forza maggiore di cui all', paragrafo 2; c) i controlli e gli esami di cui all', paragrafo 2. Inoltre, il comitato esamina le previsioni delle risorse proprie. 2.   Su domanda del presidente, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a verbale; ogni Stato membro ha inoltre il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. TITOLO IX Disposizioni finali
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Art. 21 Regolamento (UE) 2000/1150 | Portale Normativo