Art. 20

In vigore dal 22 mag 2000
1.   È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato». 2.   Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo. Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai sevizi della Commissione. 3.   Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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Art. 20 Regolamento (UE) 2000/1150 | Portale Normativo