Art. 16

In vigore dal 22 mag 2000
Prima della fine del mese di ottobre di ciascun esercizio, la Commissione procede, sulla base dei dati di cui dispone in quel momento, a una stima del gettito delle risorse proprie per l'intero anno. Qualora appaiano, rispetto alle previsioni iniziali, delle differenze consistenti, queste costituiscono oggetto di una lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo oppure di un bilancio rettificativo e suppletivo all'esercizio in corso. Per le operazioni di cui all', paragrafi da 4 a 8, l'importo delle entrate che figura nel bilancio dell'esercizio in corso può essere aumentato o ridotto, mediante bilancio rettificativo, degli importi risultanti da tali operazioni. TITOLO VII Disposizioni relative al controllo
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