Art. 20
In vigore dal 22 mag 2000
1. È istituito un comitato consultivo delle risorse proprie, in appresso denominato «comitato».
2. Il comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. Ciascuno Stato membro è rappresentato nel comitato da cinque funzionari al massimo.
Il comitato è composto da un rappresentante della Commissione. Il segretariato del comitato è assicurato dai sevizi della Commissione.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
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