Art. 15

In vigore dal 19 nov 1999
1. Il collettore o il primo trasformatore costituisce l'intera cauzione di cui al paragrafo 2 presso la propria autorità competente entro il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento nell'anno in questione e nello Stato membro interessato. 2. La cauzione è pari, per ogni materia prima, ad un importo di 250 EUR/ha, moltiplicato per la somma di tutte le superfici messe a riposo nell'ambito del presente regime che sono oggetto di un contratto firmato dal collettore o dal primo trasformatore e che sono utilizzate per produrre la materia prima stessa. 3. Qualora un contratto venga modificato o risolto in applicazione dell' o dell', la cauzione dev'essere adeguata di conseguenza. 4. La cauzione è svincolata, per ogni materia prima, proporzionalmente alle quantità di materia prima trasformate nel prestabilito prodotto finito principale non alimentare, sempreché all'autorità competente del collettore o del primo trasformatore sia stata fornita la prova che il quantitativo di materia prima è stato trasformato a norma dell', paragrafo 2, lettera f), tenendo conto, se del caso, delle eventuali modificazioni apportate a norma dell'. 5. Fermo restando quanto disposto al paragrafo 4, nel caso in cui la cauzione: a) sia stata costituita dal collettore, essa è svincolata dopo che la materia prima in questione è stata consegnata al primo trasformatore, b) sia stata costituita da un trasformatore, essa è svincolata dopo che la materia prima o i prodotti intermedi oggetto di un contratto sono stati consegnati a un altro trasformatore, purché all'autorità competente della parte che vende o cede le merci in questione possa essere fornita la prova che la parte che le ha acquistate o prese in consegna abbia costituito una cauzione equivalente presso la propria autorità competente.
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Art. 15 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo