Art. 8

In vigore dal 19 nov 1999
Salvo il disposto dell', il collettore o il primo trasformatore può modificare le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima di cui all', paragrafo 2, lettera f), dopo che la materia prima oggetto del contratto è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e sono state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 4, primo comma. La modificazione delle utilizzazioni finali deve essere conforme alle condizioni stabilite all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3. Il collettore o il primo trasformatore ne dà preavviso all'autorità competente, al fine di consentire tutti i necessari controlli. Sezione 3 Rendimenti rappresentativi e quantità da consegnare
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Art. 8 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo