Art. 9
In vigore dal 19 nov 1999
1. Per quanto concerne le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, nonché per i semi di ravizzone e di colza del codice NC ex 1205 00 90, ad eccezione delle varietà ricche di acido erucico, e per i semi di girasole dei codici NC 1206 00 91 oppure 1206 00 99, gli Stati membri determinano annualmente, prima del raccolto, le rese rappresentative da ottenere. Tali rese sono determinate come segue:
a) su base individuale per l'azienda interessata, oppure
b) su base locale.
2. Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri selezionano le località da prendere in considerazione per il calcolo delle rese rappresentative che possono, ma non debbono necessariamente, corrispondere alle regioni indicate nel piano di regionalizzazione elaborato a norma del regolamento (CE) n. 1251/1999. Gli Stati membri comunicano ai richiedenti interessati le rese rappresentative ogni anno prima del raccolto e comunque entro i termini seguenti:
a) il 31 luglio per le materie prime che possono beneficiare, indipendentemente dal presente regime, di una garanzia di acquisto di pubblico intervento, e per i semi di ravizzone o di colza di cui al paragrafo 1;
b) il 31 agosto per i semi di girasole di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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