Art. 12

In vigore dal 19 nov 1999
1. Per i terreni messi a riposo a norma del regolamento (CEE) n. 1251/1999, il pagamento può essere versato al richiedente prima della trasformazione della materia prima. Tale pagamento può tuttavia aver luogo soltanto se la quantità di materia prima prevista dal presente regolamento è stata consegnata al collettore o al primo trasformatore e se: a) è stata resa la dichiarazione di cui all'; b) è stata depositata una copia del contratto presso l'autorità competente del collettore ovvero del primo trasformatore, sono state soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, e sono state trasmesse dal collettore o dal primo trasformatore le informazioni di cui all', paragrafo 4, primo comma; c) è stata fornita all'autorità competente la prova della costituzione dell'intera cauzione di cui all', paragrafo 2; d) l'autorità competente incaricata del pagamento ha verificato, per ogni domanda, il rispetto delle disposizioni dell'. 2. Nel caso di una coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengono soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato nei due anni successivi alla conclusione del contratto di cui all', a condizione che le autorità competenti accertino quanto segue: a) adempimento a partire dal primo anno di coltivazione degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettera b) (salvo quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafo 4, primo comma) e lettera d); b) adempimento nel secondo anno degli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), nonché di quello relativo alla trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafo 4, primo comma. Tuttavia, per il primo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato solo se l'autorità competente ha ricevuto prova della costituzione del 50 % della cauzione di cui all', paragrafo 2. Sezione 5 Contratto e obbligazioni del collettore o del primo trasformatore
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Art. 12 Regolamento (UE) 1999/2461 | Portale Normativo