Art. 11
In vigore dal 19 nov 1999
Qualora, per una determinata materia prima, il richiedente non consegni il quantitativo richiesto a norma del presente regolamento si considera, ai fini dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3887/92, che egli non abbia adempiuto tutti gli obblighi afferenti alle parcelle messe a riposo per produzioni non alimentari relativamente ad una superficie calcolata moltiplicando la superficie totale dei terreni messi a riposo e utilizzati dal richiedente per produrre materie prime secondo i criteri di cui al presente regolamento per la percentuale del quantitativo mancante di materia prima.
Sezione 4
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